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E'
il momento di decidere a chi destinare il 5 per mille
dellIRPEF. Di cosa si tratta in pratica?
Sarà
possibile per tuti i contribuenti decidere di devolvere
il 5 per mille dellIRPEF ad una fondazione,
ente, ONLUS etc
compresi enti impegnati nella
ricerca scientifica (ONLUS, Università, centri
pubblici) indicando il codice fiscale del beneficiario
nella dichiarazione dei redditi.
Il
5 per mille sostituisce l8 per mille?
No.
L8 per mille rimane così comè.
La possibilità di devolvere il 5 per mille
è una possibilità in più e non
sostituisce nè rappresenta unalternativa
al devolvere l8 per mille. Si possono fare tutte
e due le cose insieme.
Come
si fa?
Il
contribuente può destinare la quota del 5 per
mille della sua imposta sul reddito delle persone
fisiche, apponendo la firma in uno dei quattro appositi
riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione
(CUD; 730; UNICO persone fisiche). È consentita
una sola scelta di destinazione. Nel modello delle
dichiarazione troverete quattro riquadri, corrispondenti
alle diverse categorie alle quali potete destinare
il 5 per mille:
-
Le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, le associazioni di promozione sociale, le
associazioni riconosciute che operano nei settori
di cui l'articolo 10, c. 1, lett a), del D.Lgs n.460
del 1997;
-
Le Associazioni al sostegno delle attività
sociali che vengono svolte nel proprio comune di residenza;
- Gli Enti di ricerca sanitaria;
- Gli Enti di ricerca scientifica ed universitaria;
- Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute
ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono
una rilevante attività di interesse sociale.
E
possibile scegliere unassociazione/ente alla
quale destinare direttamente il cinque per mille,
indicandone il codice fiscale. Lassociazione/ente
deve essere però incluso in un apposito elenco
di possibili beneficiari (che hanno fatto domanda)
stilato dal ministero.
A
chi andrà il cinque per mille?
Lagenzia
delle entrate, insieme ai ministeri competenti, ha
redatto una lista dei possibili beneficiari. La lista
comprende gli enti/associazioni che hanno fatto domanda
entro febbraio scorso più varie università
ed enti pubblici. Se nel riquadro indicate il codice
fiscale del beneficiario (fra quelli presenti nella
lista) il vostro cinque per mille andrà direttamente
al beneficiario da voi indicato. Se non indicate un
beneficiario in particolare, ma mettete la firma su
uno dei quattro riquadri, il vostro 5 per mille verrà
ripartito fra tutti i beneficiari presenti nella lista.
Sconsiglio quest ultima possibilità,
per le ragioni spiegate più sotto.
Dove
trovo un elenco dei possibile destinatari del cinque
per mille?
Gli
elenchi definitivi si trovano qui. La lista degli
enti che si occupano di attività di ricerca
lo trovate qui.
Ma
costa qualcosa?
Devolvere
il cinque per mille non costa nulla. Semplicemente,
il 5 per mille dellIRPEF che dovete pagare viene
devoluto allassociazione/ente che avete segnalato,
invece di andare allo Stato.
Il
cinque per mille serve a finanziare la ricerca scientifica?
Non
necessariamente. La norma dà la possibilità
di devolvere il 5 per mille ad enti ed associazioni
non profit, impegnati in diverse attività di
pubblica utilità. E possibile che nella
lista troviate anche la bocciofila o il circolo musicale
del vostro paese, tanto per fare un esempio.Per chi
vuole destinare il contributo in ricerca, una lista
separata elenca i beneficiari del 5 per mille che
si occupano in modo specifico di ricerca.
Il
fatto di essere sulla lista mi garantisce che lente/associazione
svolga effettivamente ricerca scientifica?
Dovrebbe,
ma in realtà basta scorrere lelenco per
scoprire che non è così. Accanto a enti/associazioni
che sostengono ricerca, anche ad altissimi livelli,
ce ne sono molti (probabilmente meritori in altri
campi) che con la ricerca sembrano avere ben poco
da spartire. Evidentemente, le liste sono state compilate
(dal ministero della Ricerca) un pò alla leggera,
mettendo dentro tutti quelli che ne hanno fatto richiesta,
senza troppi controlli.
Ma
allora come faccio a sapere che il mio cinque per
mille andrà effettivamente alla ricerca scientifica?
La
scelta finale è del contribuente, che può
decidere di devolvere DIRETTAMENTE il cinque per mille
ad una associazione/ente, basta che faccia parte della
lista. Perciò, é IMPORTANTE NON LASCIARE
IN BIANCO IL RIQUADRO DEL CODICE FISCALE MA INDICARE
IL BENEFICIARIO. E importante informarsi e destinare
il cinque per mille soltanto ad un ente/associazione
di cui si conoscano bene le finalità e limpegno
nella ricerca. Se non indicate un beneficiario di
vostra scelta, il vostro cinque per mille verrà
distribuito a "pioggia" a tutte le associazioni/enti
della lista, che comprende ahimè anche Fondazioni
per le scienze religiose (che già beccano l8
per mille), scuole darte, istituti di studi
politici e sociali a sfondo teologico. Nulla di male,
ma non centrano niente con la ricerca scientifica.
Il consiglio è: donate il 5 per mille come
se doveste fare un investimento.
Scegliete
unassociazione che abbia bilanci trasparenti (pubblicati
su internet, ad esempio), finalità chiare e dimostri
di avere raggiunto risultati tangibili. Se si tratta
di ricerca scientifica informatevi sui criteri usati
per distribuire i fondi (esiste un comitato di esperti
di alto livello? Viene utilizzata la peer review?) e
sui risultati (es. esiste una lista delle pubblicazioni
scientifiche?). Allinterno della lista redatta
dal ministero ci sono molti enti e associazioni che
soddisfano queste caratteristiche. Internet è
utilissimo: individuate una vostra lista di possibili
destinatari e poi controllate i loro siti internet in
cerca delle informazioni che vi servono. Se non trovate
nulla, contattateli. Se nel giro di un battibaleno non
vi avranno dato le informazioni che cercate, lasciate
perdere e passate ad altro. |
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Il
contribuente può destinare la quota del 5 per
mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri
che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico
PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al
CUD per tutti coloro che sono dispensati dallobbligo
di presentare la dichiarazione). È consentita
una sola scelta di destinazione. Oltre alla firma, il
contribuente indica il codice fiscale del singolo soggetto
cui intende destinare direttamente la quota del 5 per
mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio
sono consultabili negli elenchi pubblicati. Per destinare
la quota del cinque per mille al comune di residenza
è sufficiente apporre la firma nell'apposito
riquadro. Attenzione: la scelta di destinazione del
5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 222/1985)
non sono in alcun modo alternative fra loro. |
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I
beneficiari possono essere a scelta: |
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Il
sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e delle associazioni
e fondazioni riconosciute che operano nei settori
di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs.
n. 460 del 1997. |
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Finanziamento
della ricerca sanitaria |
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Finanziamento
della ricerca scientifica e dell'università |
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Sostegno
delle attività sociali svolte dal
comune di residenza del contribuente |
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Sostegno
alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute
ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che
svolgono una rilevante attività di interesse
sociale |
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Gli
enti che sono presenti nell’elenco permanente
degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente
la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille
per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva
alla competente amministrazione, in quanto la domanda
di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente
presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell’anno
successivo (2017), se le condizioni permangono le
medesime.
La domanda telematica di iscrizione
al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa
dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che
non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente
iscritti o privi dei requisiti nel 2016.
I contribuenti possono destinare una
quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità
di interesse sociale. Il contributo è stato
reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190 - pdf.
Le categorie di enti che possono accedere al beneficio,
le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione
al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono
le stesse di quelle stabilite per il 2010 (Dpcm del
23/4/2010 - pdf). Inoltre, i contribuenti possono
destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef
al finanziamento delle attività di tutela,
promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
(Dl n. 98 del 6/7/2011, convertito, con modificazioni
dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 - pdf).
Possono partecipare (articolo 2, comma
2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 - pdf) al
riparto delle quote del cinque per mille gli enti
ritardatari che presentino le domande di iscrizione
e provvedano alle successive integrazioni documentali
entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente
una sanzione di importo pari a 250 euro utilizzando
il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione
n. 46 del 11/05/12 - pdf). I requisiti sostanziali
richiesti per l’accesso al beneficio devono
essere comunque posseduti alla data originaria di
scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.
NORMATIVA
E PRASSI
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CRONOLOGIA
DELLA NORMATIVA
Dal
punto di vista del cittadino, il cinque per mille
rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni
non profit, delle Università e degli Istituti
di ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza
delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto
all'organizzazione prescelta (con l'indicazione del
codice fiscale nella dichiarazione dei redditi) viene
destinata direttamente una quota dell'IRPEF. Dal
punto di vista dello Stato rappresenta invece un provvedimento
di spesa, in quanto teoricamente vincola parte del
gettito dell'imposta sui redditi (IRPEF) alle finalità
individuate dal contribuente. Oltre
che come nuova forma di finanziamento del cosiddetto
terzo settore, l'istituto del cinque per mille è
pure considerato dalla dottrina giuridica quale esempio
di sussidiarietà fiscale. In virtù della
previsione del cinque per mille viene difatti garantita
al contribuente una sfera di sovranità nella
quale egli stesso può teoricamente decidere
a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce
alle spese pubbliche (art. 53 Costituzione: Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche...)
al di fuori dell'usuale processo per cui è
unicamente il Parlamento a decidere sulla destinazione
del gettito delle imposte (sulla base del principio
no taxation without representation). In tale prospettiva,
l'intento del cinque per mille non è solo l'individuazione
di nuove forme di sovranità, ma pure la responsabilizzazione
del contribuente nell'individuazione degli enti che
meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche.
Il cinque per mille rappresenta inoltre un'applicazione
pratica del principio di sussidiarietà orizzontale
(art. 118, quarto comma della Costituzione: Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà).
INTRODUZIONE
NEL 2006
Introdotto a titolo iniziale e sperimentale nei commi
337-340 della legge finanziaria per il 2006 (legge
23 dicembre 2005, n. 266), nell'anno di imposta 2006
prevedeva la possibilità per il contribuente
di vincolare il 5% della propria imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di una delle
seguenti quattro categorie:
- volontariato,
Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte
nei registri nazionale, regionale o provinciale)
- attività sociali svolte dal Comune di residenza
- ricerca sanitaria
- ricerca scientifica o delle Università
Tale
facoltà poteva essere esercitata dal contribuente
indicando nella dichiarazione dei redditi del 2006
(utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello
730/1-bis redditi 2005, il modello unico persone fisiche
2006) il codice fiscale dell'ente che intende finanziare.
Le modalità di iscrizione per gli enti e le
modalità di ripartizione della quota sono state
successivamente disciplinate dal DPCM 20 gennaio 2006.
NEL
2007
Nella
legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, al comma
1234 vengono ridefinite le categorie beneficiarie
del cinque per mille, nelle quali non sono più
presenti i Comuni. Le categorie beneficiarie per il
2007 sono quindi:
- volontariato,
Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte
nei registri nazionale, regionale o provinciale)
- ricerca scientifica o Università
- enti della ricerca sanitaria
Le
prime proiezioni del 5 per mille del 2006 hanno segnalato
dati sorprendenti: un'adesione di circa il 61% dei
contribuenti (quindi il 20% in più dell'8 per
mille) che comporterebbe una spesa per lo Stato di
poco più di 400 milioni di euro.
NEL
2008
A
seguito di lungo dibattito in sede di approvazione
della legge finanziaria per il 2008 il cinque per
mille è stato riproposto. Alcuni deputati di
entrambi i maggiori schieramenti politici (facenti
parte dell'intergruppo per la sussidiarietà)
hanno assunto l'impegno di farsi propositori della
stabilizzazione definitiva del cinque per mille nelle
prossime finanziarie.
NEL
2009
Anche
per il 2009 è stato previsto la possibilità
per i contribuenti di destinare una quota pari al
5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse
sociale (art. 63 bis del decreto legge n° 112/2008).
Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione
al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono
stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3/04/2009 ad eccezione delle associazioni
sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante
attività di interesse sociale le cui modalità
di ammissione sono state stabilite dal decreto del
ministro dell'economia e delle finanze del 02/04/2009,
integrato successivamente dal decreto del 16/04/2009.
NEL
2010
La Legge Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009,
n.191, articolo 2, comma 250) ha confermato lo strumento
del 5 per mille anche per lanno 2010.
NEL
2011
Il DDL di Stabilità (ex legge finanziaria 2011-
Legge 13 dicembre 2010, n.220, articolo 2, comma 250)
ha confermato lo strumento del 5 per mille anche per
lanno 2010. La norma però aveva ridotto
a un quarto le risorse per il 5 per mille (100 milioni
di euro rispetto ai 400milioni del 2009). Il decreto
mille proroghe (DL n° 225 del 29 dicembre 2010)
ha rialzato il tetto delle risorse destinate al 5
per mille a 400 milioni.
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entro il 2 ottobre se la presentazione viene effettuata
in via telematica, direttamente dal contribuente
o trasmessa da un intermediario abilitato o da
un Ufficio dellAgenzia delle entrate.
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per la scelta del 5 per mille la Certificazione
Unica deve esere presentata entro il
7 marzo. Il datore di lavoro (o Ente Pensionistico
o simili) all'Agenzia delle Entrate entro il 7
marzo per via telematica e al contribuente entro
il 31 marzo oppure entro 12 giorni dalla cessazione
del rapporto di lavoro.
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entro il 24 luglio se si tratta di 730 precompilato
e il contribuente lo ivia autonomamente.
entro il 7 luglio se il modello è
presentato al Caf o ad un professionista abilitato.
SI CONSIGLIA DI MONITORARE LE SCADENZE SUL SITO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER EVENTUALI VARIAZIONI
www.agenziaentrate.gov.it
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Il
5 per mille aiuta anche la cultura.
Tra le finalità alle quali potrà essere
destinata, a scelta del contribuente, una quota pari
al 5 per mille dell'Irpef ci sarà pure il finanziamento
delle attività di tutela, promozione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici. È quanto
prevede una delle disposizioni di ordine tributario
inserite nella manovra correttiva del governo. Attualmente,
come noto, il 5 per mille può essere devoluto
in favore di quattro macrocategorie di soggetti: il
c.d. "terzo settore" (enti del volontariato,
onlus, associazione di promozione sociale iscritte negli
appositi registri, associazioni e fondazioni riconosciute),
enti di ricerca scientifica e dell'università,
enti della ricerca sanitaria e associazioni sportive
dilettantistiche. Inoltre, è possibile destinare
il 5 per mille a sostegno delle attività sociali
svolte dal comune di residenza del contribuente. |
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