E' il momento di decidere a chi destinare il 5 per mille dell’IRPEF. Di cosa si tratta in pratica?

Sarà possibile per tuti i contribuenti decidere di devolvere il 5 per mille dell’IRPEF ad una fondazione, ente, ONLUS etc… compresi enti impegnati nella ricerca scientifica (ONLUS, Università, centri pubblici) indicando il codice fiscale del beneficiario nella dichiarazione dei redditi.

Il 5 per mille sostituisce l’8 per mille?

No. L’8 per mille rimane così com’è. La possibilità di devolvere il 5 per mille è una possibilità in più e non sostituisce né rappresenta un’alternativa al devolvere l’8 per mille. Si possono fare tutte e due le cose insieme.

Come si fa?

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, apponendo la firma in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CU, 730, PERSONE FISICHE). È consentita una sola scelta di destinazione. Nel modello delle dichiarazione troverete i riquadri corrispondenti alle diverse categorie alle quali potete destinare il 5 per mille.

E’ possibile scegliere un’associazione/ente alla quale destinare direttamente il cinque per mille, indicandone il codice fiscale. L’associazione/ente deve essere però incluso in un apposito elenco di possibili beneficiari (che hanno fatto domanda) stilato dal Ministero.

A chi andrà il cinque per mille?

L’agenzia delle entrate, insieme ai ministeri competenti, ha redatto una lista dei possibili beneficiari. La lista comprende gli enti/associazioni che hanno fatto domanda entro febbraio scorso più varie università ed enti pubblici. Se nel riquadro indicate il codice fiscale del beneficiario (fra quelli presenti nella lista) il vostro cinque per mille andrà direttamente al beneficiario da voi indicato. Se non viene indicato il codice fiscale dell’ente a cui si vuole destinare il 5x1000, la quota sarà ripartita in maniera proporzionale in base al numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria.

Dove trovo un elenco dei possibili destinatari del cinque per mille?

Gli elenchi definitivi si trovano facilmente tramite i motori di ricerca su internet. Per esempio, l'elenco permanente del 2024 a questo link >

Ma costa qualcosa?

Devolvere il cinque per mille non costa nulla. Semplicemente, il 5 per mille dell’IRPEF che dovete pagare viene devoluto all’associazione/ente che avete segnalato.



L'OTTO PER MILLE

L’8 per mille è una legge dello Stato, approvata nel 1985 (L. 20 maggio 1985, n. 222) e derivante da accordi stipulati con la Chiesa cattolica, che vede come beneficiari lo Stato stesso e le diverse confessioni religiose.

L’otto per mille è un meccanismo attraverso il quale lo Stato, seguendo l’indicazione dei contribuenti, decide di devolvere una quota (pari all’8 per mille del gettito fiscale IRPEF) a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a destinazioni di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose.

L’otto per mille è nato come un sostegno che lo Stato ha deciso di offrire (seguendo l’indicazione dei contribuenti) alla Chiesa Cattolica. In seguito tra i destinatari dell’8 per mille si sono aggiunte anche altre confessioni e credo religiosi: l’ Unione Chiese Cristiane Avventiste del Settimo giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Evangelica Valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.


PER NON FAR CONFUSIONE

Il 5 per mille non va confuso con l’8 per mille dal momento che si tratta di formule di destinazione fiscale diverse. In entrambi i casi viene data la possibilità al contribuente di scegliere a chi devolvere una parte delle proprie imposte sul reddito.

Sono scelte diverse e complementari: l’una non esclude l’altra.Il 5 per mille è un decreto collegato alla legge finanziaria (in quanto tale, di anno in anno può o meno essere presente), istituito nel 2006 che vede come beneficiari le associazioni di volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; gli enti di ricerca scientifica e dell'università; gli enti di ricerca sanitaria; le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

 

 

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