(Proroghe
fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto,
gestioni previdenziali, risorse destinate
ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti
retributivi per il personale statale in regime
di diritto pubblico, ammortizzatori sociali
e patto di stabilità interno)
1.
All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
le parole da: "per il periodo d'imposta
in corso al 1° gennaio 1998" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "l'aliquota e' stabilita nella
misura dell' 1,9 per cento". Resta ferma
l'applicazione di tale aliquota anche per
il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2008.
2.
Per la salvaguardia dell'occupazione della
gente di mare, i benefici di cui agli articoli
4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno
2009 e nel limite dell'80 per cento, alle
imprese che esercitano la pesca costiera,
nonche' alle imprese che esercitano la pesca
nelle acque interne e lagunari.
3.
Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
limiti di spesa ivi indicati, si applicano
anche alle somme versate nel periodo d'imposta
2008 ai fini della compensazione dei versamenti
effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre
2009.
4.
Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate
al periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2008.
5.
Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di
ogni ordine e grado, anche non di ruolo con
incarico annuale, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, spetta una
detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza
della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente
rimaste a carico, fino ad un importo massimo
delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento
e per la formazione.
6.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
si applicano anche per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi
d'imposta successivi.
7.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al
comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, concernente la detrazione delle
spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi
di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale, e' prorogato al 31 dicembre
2009.
8.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al
comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento
della proprietà contadina, e' prorogato
al 31 dicembre 2009.
9.
Il termine previsto dall'articolo 43, comma
3, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008
dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248,convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente
prorogato al 31dicembre 2009.
10.
Gli atti relativi al riordino delle istituzioni
in aziende di servizi o in persone giuridiche
di diritto privato di cui al decreto legislativo
4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno
2009, sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali.
11.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano
le disposizioni in materia di aliquota di
accisa sul gas metano per combustione per
uso industriale, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1 ° ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418.
12.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano
le disposizioni fiscali sul gasolio e sul
gas di petrolio liquefatto impiegati in zone
montane e in altri specifici territori nazionali
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonche'
le disposizioni in materia di agevolazione
per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica,
di cui all'articolo 6 del medesimo decreto
legge.
13.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino
al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto
impiegati nelle frazioni parzialmente non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui all'articolo 13, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino
al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra, di
cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono
estese agli oli di origine vegetale utilizzati
nelle medesime coltivazioni.
15.
Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
"e 2010" sono sostituite dalle seguenti:
", 2010 e 2011"; nella lettera a)
e nella lettera b) dello stesso comma 17,
le parole: "dicembre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "dicembre
2011" e, nella medesima lettera b), le
parole: "giugno 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "giugno 2012".
16.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni contenute nei commi da 1 a 15,
pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009,
a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e
a 438,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7
milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni
di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
mediante corrispondente riduzione del fondo
previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche',
quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma
10 del citato articolo 63 del decreto-legge
n. 112 del 2008.
17.
Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni
di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita
nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti
alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci per le trasferte
o le missioni fuori del territorio comunale
effettuate nel medesimo anno, di cui al comma
5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, che non concorre
a formare il reddito di lavoro dipendente,
ferme restando le ulteriori disposizioni del
medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa
a trasferte effettuate fuori del territorio
comunale nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95,
comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
18.
Nel limite di spesa di 30 milioni di euro,
e' fissata la percentuale delle somme percepite
nell'anno 2009 relative alle prestazioni di
lavoro straordinario di cui al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo
anno dai prestatori di lavoro addetti alla
guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai
fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al
periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19.
Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40
milioni di euro, e' riconosciuto un credito
d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo
pagato quale tassa automobilistica per l'anno
2009 per ciascun veicolo, di massa massima
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate,
posseduto e utilizzato per la predetta attività.
La misura del credito d'imposta deve essere
determinata in modo tale che, per i veicoli
di massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura
del credito spettante per i veicoli di massa
massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile
in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile,
non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.
20.
Tenuto conto del numero degli aventi diritto
e dei limiti di spesa indicati nei commi 17,
18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia
delle entrate e, limitatatamente a quanto
previsto dal comma 18, di concerto con il
Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sono stabiliti la quota
di indennità non imponibile, gli importi
della deduzione forfetaria, la percentuale
delle somme per lavoro straordinario non imponibile
e la misura del credito d'imposta, previsti
dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto
dei limiti di spesa.
21.
All'attuazione delle disposizioni contenute
nei commi da 17 a 20 si provvede con le risorse
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti
fuori della tesoreria statale, che a tale
scopo, nei limiti della spesa autorizzata
dai medesimi commi, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per gli importi di
90,5 milioni di euro nell'anno 2009 e di 9,5
milioni di euro nell'anno 2010.
22.
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
e' stabilito per l'anno 2009: a) in 750,95
milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo e dello sport professionistico
(ENPALS); b) in 185,55 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
23.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma
22, gli importi complessivamente dovuti dallo
Stato sono determinati per l'anno 2009 in
17.817,76 milioni di euro per le gestioni
di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83
milioni di euro per le gestioni di cui al
medesimo comma 22, lettera b).
24.
I medesimi importi complessivi di cui ai commi
22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate
con il procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui al comma 22, lettera
a), della somma di 880,93 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1° gennaio
1989, nonche' al netto delle somme di 2,67
milioni di euro e di 62,01 milioni di euro
di pertinenza, rispettivamente, della gestione
speciale minatori e dell'ENPALS.
25.
In considerazione degli incrementi delle aliquote
contributive di finanziamento relative alle
gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti
e autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dalia legge 24 dicembre 2007,
n. 247, non sono a carico della gestione di
cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, gli oneri
derivanti dalle seguenti disposizioni: a)
articolo 1, comma 11, lettera a), della legge
27 dicembre 2006, n. 296; b) articolo 1, comma
1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24
dicembre 2007, n. 247; d) articolo 1, commi
25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247; e) articolo 1, comma 71, della legge
24 dicembre 2007, n. 247; f) articolo 1, comma
200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
26.
Nell'ambito del procedimento di riordino dei
trasferimenti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) previsto dal presente
articolo, ai fini della rideterminazione del
livello di finanziamento della gestione per
l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità
agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di
cui all'articolo 130 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un
importo complessivo pari a 1.576 milioni di
euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del
bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007,
trasferite alla gestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli
oneri per prestazioni e provvidenze varie,
per un ammontare complessivo pari a 319 milioni
di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate
presso la gestione di cui al numero 1), come
risultanti dal bilancio consuntivo del predetto
Istituto per l'anno 2007, per un ammontare
complessivo di 155 milioni di euro, in quanto
non utilizzate per i rispettivi scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti
all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare
complessivo di 1.102 milioni di euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo
complessivo di 2.146 milioni di euro, sono
parzialmente utilizzate le risorse derivanti
dai minori trasferimenti all'INPS di cui al
comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione
ad un importo complessivo di 1.800 milioni
di euro annui, sono parzialmente utilizzate
le risorse derivanti dai minori trasferimenti
all'INPS di cui al comma 25.
27.
Per il biennio 2008-2009, in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico
del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 143, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati
complessivamente in 1.560 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2009.
28.
Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono determinate complessivamente in
680 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009 con specifica destinazione, rispettivamente,
di 586 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.
29.
Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive
degli oneri contributivi e dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concorrono a costituire l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
30.
Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 146, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' quelli
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2,
del medesimo decreto legislativo. In sede
di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, i comitati di
settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse, attenendosi ai criteri ed
ai parametri, anche metodologici, di determinazione
degli oneri, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma
27 del presente articolo. A tal fine, i comitati
di settore si avvalgono dei dati disponibili
presso il Ministero dell'economia comunicati
dalle rispettive amministrazioni in sede di
rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
31.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi
27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse
di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
32.
A decorrere dall'anno 2009 il tratta-mento
economico accessorio dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni e' corrisposto in
base alla qualità, produttività
e capacità innovativa della prestazione
lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie
di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
33.
La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e il
Ministero dell'economia e delle finanze verificano
periodicamente, con cadenza semestrale, il
processo attuativo delle misure di riorganizzazione
e di razionalizzazione delle spese di personale
introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di
riscontrare l'effettività della realizzazione
dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede
di verifica venga riscontrato il conseguimento
di economie aggiuntive rispetto a quelle già
considerate ai fini del miglioramento dei
saldi di finanza pubblica o comunque destinate
a tale scopo in forza di una specifica prescrizione
normativa, con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali
e le modalità di destinazione delle
predette risorse aggiuntive al finanziamento
della contrattazione integrativa delle amministrazioni
indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione
del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge
n. 112 del 2008. La presente disposizione
non si applica agli enti territoriali e agli
enti, di competenza regionale o delle province
autonome di Trenta e di Bolzano, del Servizio
sanitario nazionale.
34.
Ai sensi e con le modalità di cui al
comma 33, nel quadro delle generali compatibilità
economico-finanziarie, può essere,
altresì, devoluta al finanziamento
della contrattazione integrativa delle amministrazioni
ivi indicate una quota parte delle risorse
eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi
rispetto a quelli già considerati ai
fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica o comunque destinati a tale scopo
in forza di una specifica disposizione normativa,
realizzati per effetto di processi amministrativi
di razionalizzazione e di riduzione dei costi
di funzionamento dell'amministrazione, attivati
in applicazione del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
35.
Dalla data di presentazione del disegno di
legge finanziaria decorrono le trattative
per il rinnovo dei contratti del personale
di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi
1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
per il periodo di riferimento previsto dalla
normativa vigente. Dalla data di entrata in
vigore della legge finanziaria le somme previste
possono essere erogate, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, salvo
conguaglio all'atto della stipulazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
In ogni caso a decorrere dal mese di aprile
e' erogata l'indennità di vacanza contrattuale.
Per i rinnovi contrattuali del biennio economico
2008-2009, in relazione alle risorse previste,
la presente disposizione si applica con riferimento
al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione
dell'indennità di vacanza contrattuale
per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dalle
amministrazioni statali, i relativi oneri
sono posti a carico dei rispettivi bilanci
ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001.
36.
In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa
di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a
carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993,n. 236, di seguito
denominato "Fondo per l'occupazione",
il Ministro dei lavoro, della salute e dellepolitiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, può disporre, entro
il 31dicembre 2009, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza soluzione
dicontinuità, di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità
e didisoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,
anche con riferimento a settori produttivi
e ad aree regionali, definiti con specifiche
intese stipulatein sede istituzionale territoriale
entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi
in sede governativaentro il 15 giugno 2009.
La dotazione di cui all'articolo 68, comma
4, lettera a), della legge 17maggio 1999,
n. 144, e successive modificazioni, come da
ultimo rideterminata dall'articolo 1,comma
10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24marzo 2006, n. 127, e' ridotta a euro 139.109.570
per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorsepreordinate
allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, comerideterminato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, conmodificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata,
per l'anno 2009, la somma di 150milioni di
euro per le finalità di cui all'articolo
31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre
2005,n. 226. Conseguentemente, per l'anno
2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti
a carico delpredetto Fondo non può
eccedere l'importo di 420 milioni di euro.
37.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel limite
complessivo di spesa di 20 milioni di euro,
a caricodel Fondo per l'occupazione, che a
tale fine e' integrato del predetto importo
a decorrere dall'anno2009, il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
può concedere, in deroga alla normativa
vigente, sulla base di specifici accordi in
sede governativa, intervenuti entro il 15
giugno2009, che recepiscono le intese stipulate
in sede territoriale e inviate al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria,
per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità
al personale dipendente dalle società
di gestione aeroportuale e dalle società
da queste derivate. A decorrere dalia medesima
data, le imprese del sistema aeroportuale
sono tenute al pagamento dei contributi previsti
dalla legislazione vigente in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di mobilità,
ivi compreso quanto previsto all'articolo
7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991,
n. 223.
38.
All'onere derivante dall'attuazione del comma
37, pari a 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica.
39.
Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo
7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole:
", a condizione che lo scostamento venga
recuperato nell'anno 2008" sono soppresse.
40.
All'articolo 1, comma 703, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "55 milioni
di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"45 milioni di euro", le parole:
"40 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "30 per cento" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "In caso
di insufficienza del predetto importo, il
contributo e' proporzionalmente ridotto";
b) alla lettera b), le parole: "71 milioni
di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"81 milioni di euro", le parole:
"5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "4,5 per cento" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di insufficienza del predetto importo,
il contributo e' proporzionalmente ridotto".
41.
All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "Il saldo
finanziario" sono inserite le seguenti:
"tra entrate finali e spese finali";
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nel saldo finanziario di cui
al comma 5 non sono considerate le risorse
provenienti dallo Stato e le relative spese
di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province e dai comuni per l'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza. L'esclusione delle
spese opera anche se esse sono effettuate
in più anni, purche' nei limiti complessivi
delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano
dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono
tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della protezione
civile, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo, l'elenco delle spese escluse dal
patto di stabilità interno, ripartite
nella parte corrente e nella parte in conto
capitale.";
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le risorse originate dalla cessione
di azioni o quote di società operanti
nel settore dei servizi pubblici locali nonche'
quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi
determinati da operazioni straordinarie poste
in essere dalle predette società, qualora
quotate in mercati regolamentati, e le risorse
relative alla vendita del patrimonio immobiliare
non sono conteggiate nella base assunta a
riferimento nel 2007 per l'individuazione
degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto
del patto di stabilità interno, se
destinate alla realizzazione di investimenti
o alla riduzione del debito.";
d)
al comma 19, dopo le parole: "sono messe
a disposizione" sono inserite le seguenti:
"della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonche'";
e)
al comma 20, alinea, primo periodo, le parole:
"sano ridotti del 5 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "sono ridotti
per un importo pari alla differenza, se positiva,
tra il saldo programmatico e il saldo reale,
e comunque per un importo non superiore al
5 per cento,";
f)
dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
"21-bis. In caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno per
l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti
spese per investimenti effettuati nei limiti
delle disponibilità di cassa a fronte
di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo
183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
entro la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le disposizioni
di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo
non si applicano agli enti locali che hanno
rispettato il patto di stabilità interno
nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato
nell'anno 2008 impegni per spesa corrente,
al netto delle spese per adeguamenti contrattuali
del personale dipendente, compreso il segretario
comunale, per un ammontare non superiore a
quello medio corrispondente del triennio 2005-2007".
42.
Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, m 133, sono inseriti
i seguenti: "5-bis. A decorrere dall'anno
2008, le spese in conto capitale per interventi
cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea, con esclusione delle quote di finanziamento
statale e regionale, non sono computate nella
base di calcolo e nei risultati del patto
di stabilità interno delle regioni
e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca
importi inferiori a quelli considerati ai
fini dell'applicazione di quanto previsto
dal comma 5-bis, l'importo corrispondente
alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del batto di stabilità interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il
mancato riconoscimento. Ove la comunicazione
sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero può essere conseguito anche
nell'anno successivo".
43.
Con apposita relazione annuale trasmessa alle
Commissioni parlamentari permanenti competenti
per i profili di carattere finanziario e alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base del costante
monitoraggio delle modalità di utilizzo
delle relative risorse finanziarie a cura
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare
delle risorse finanziarie disponibili e di
quelle utilizzate in forza di apposite delibere
del CIPE ovvero di provvedimenti normativi
che recano variazioni della dotazione complessiva
del Fondo per le aree sottoutilizzate, di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni,
specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni
rispetto al principio di ripartizione territoriale
delle stesse secondo la seguente ripartizione:
85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate
del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle
aree del Centro-Nord. In caso di adozione
di disposizioni normative di iniziativa governativa
con carattere di urgenza, le predette indicazioni
sono rese in occasione della presentazione
del relativo disegno di legge di conversione
alle Camere. A tal fine, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri,
sono adottate le disposizioni occorrenti per
l'attuazione dei presente comma.
44.
L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione
annuale di cui al comma 43 sussiste anche
con riferimento all'anno 2008.
45.
All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le
parole: "regioni a statuto speciale"
sono inserite le seguenti: "e le province
autonome di Trento e di Bolzano", e le
parole da: "Le modalità di erogazione"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "Le modalità di erogazione
del predetto Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni
parlamentari. Il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie locali provvede a
finanziare direttamente, in applicazione dei
criteri stabiliti con il predetto decreto,
i comuni interessati".
46.
Il Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti
con le regioni a statuto speciale, di cui
al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato
dall'articolo 2, comma 44, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' ulteriormente integrato
di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno
2011.
47.
Fermo il rispetto delle prerogative regionali
in materia di istruzione scolastica, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro
per i rapporti con le regioni e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri per la distribuzione
alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti
alla realizzazione delle misure relative al
programma di interventi in materia di istruzione.
48.
Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi
20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate
agli enti locali che hanno rispettato il patto
di stabilità interno nel triennio 2005-2007
e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni
per spesa corrente, al netto delle spese per
adeguamenti contrattuali del personale dipendente,
compreso il segretario comunale, per un ammontare
non superiore a quello medio corrispondente
del triennio 2005-2007, in caso di mancato
rispetto del patto di stabilità interno
conseguente alle spese relative a nuovi interventi
infrastrutturali, appositamente autorizzati
con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata, previa individuazione delle corrispondenti
risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno
e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente
rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito
degli stanziamenti di pertinenza per interventi
di sviluppo a carattere infrastrutturale.
Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalità
di verifica dei risultati utili al patto di
stabilità interno delle regioni e degli
enti locali interessati dall'applicazione
del presente comma per l'eventuale adozione
dei conseguenti provvedimenti. Le Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario esprimono il proprio parere sullo
schema di decreto di autorizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze entro venti
giorni dalla trasmissione. Con decreto del
Presidente della Repubblica da emanare, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono adottate le disposizioni concernenti
i criteri di selezione delle istanze degli
enti territoriali ai sensi del presente comma
nonche' i termini e le modalità per
l'invio delle istanze da parte degli interessati.
49.
All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre
2008, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "stabilita"
fino a: "n. 101" sono soppresse.
b) al comma 2, la parola: "contestualmente",
le parole: "e sportiva", le parole:
"all'articolo 1, comma 287, lettera a),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e" nonche' le parole:
"nei riguardi di soggetti" sono
soppresse.
c) al comma 3, le parole: "su base ippica
ovvero su base sportiva" sono sostituite
dalle seguenti: "o di prodotti di gioco
pubblici".
d) al comma 6, dopo le parole: "n. 101"
sono inserite le seguenti: ", l'articolo
6 degli schemi di convenzione per l'affidamento
in concessione approvati con decreti del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato del 28 agosto 2006".
e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole:
"elevata al 12,70" sono sostituite
dalle seguenti: "elevata al 13,40",
dopo le parole: "sono assegnate all'UNIRE"
sono inserite le seguenti: ", nella misura
del 50 per cento," e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e per il restante
50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)".
50.
All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole:
"e comunque non oltre il 31 gennaio 2009"
sono sostituite dalle seguenti: "previo
esperimento delle necessarie procedure di
gara ad
evidenza pubblica e comunque non oltre il
31 marzo 2009".