(Proroghe
fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto,
gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi
contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il
personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori
sociali e patto di stabilità interno)
1.
All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
le parole da: "per il periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 1998" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota e'
stabilita nella misura dell' 1,9 per cento".
Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche
per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2008.
2.
Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di
mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno
2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese
che esercitano la pesca costiera, nonche' alle imprese
che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
3.
Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti
di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme
versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione
dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009
al 31 dicembre 2009.
4.
Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti
di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2008.
5.
Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine
e grado, anche non di ruolo con incarico annuale,
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a
capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente
rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per
la formazione.
6.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano
anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008 e per i periodi d'imposta successivi.
7.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
concernente la detrazione delle spese per l'acquisto
di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale, e' prorogato al 31 dicembre
2009.
8.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione
e l'arrotondamento della proprietà contadina,
e' prorogato al 31 dicembre 2009.
9.
Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo,
al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248,convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente
prorogato al 31dicembre 2009.
10.
Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in
aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto
privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001,
n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle
imposte di registro, ipotecarie e catastali.
11.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le
disposizioni in materia di aliquota di accisa sul
gas metano per combustione per uso industriale, di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ° ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418.
12.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le
disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici
territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonche' le disposizioni
in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica,
di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legge.
13.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre
2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas
di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente
non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
14.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre
2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra, di
cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre
2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli
di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
15.
Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2010"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2010 e 2011";
nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma
17, le parole: "dicembre 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "dicembre 2011" e, nella
medesima lettera b), le parole: "giugno 2011"
sono sostituite dalle seguenti: "giugno 2012".
16.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni
di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per
l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni
di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per
l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione
del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nonche', quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno
2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 del
citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.
17.
Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro,
sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno
2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti
delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci
per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma
5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente,
ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo
comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a
trasferte effettuate fuori del territorio comunale
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009,
previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di
trasporto.
18.
Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata
la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009
relative alle prestazioni di lavoro straordinario
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro
addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile ai fini fiscali
e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui
al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19.
Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni
di euro, e' riconosciuto un credito d'imposta corrispondente
a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica
per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto
e utilizzato per la predetta attività. La misura
del credito d'imposta deve essere determinata in modo
tale che, per i veicoli di massa massima complessiva
superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della
misura del credito spettante per i veicoli di massa
massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.
Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
non e' rimborsabile, non concorre alla formazione
del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20.
Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei
limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate
e, limitatatamente a quanto previsto dal comma 18,
di concerto con il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota
di indennità non imponibile, gli importi della
deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per
lavoro straordinario non imponibile e la misura del
credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche'
le eventuali disposizioni applicative necessarie per
assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
21.
All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi
da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della tesoreria
statale, che a tale scopo, nei limiti della spesa
autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni
di euro nell'anno 2009 e di 9,5 milioni di euro nell'anno
2010.
22.
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,
ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
e' stabilito per l'anno 2009: a) in 750,95 milioni
di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti
di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
23.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli
importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati
per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le
gestioni di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83
milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo
comma 22, lettera b).
24.
I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22
e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni
di euro attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme
di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro
di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell'ENPALS.
25.
In considerazione degli incrementi delle aliquote
contributive di finanziamento relative alle gestioni
previdenziali dei lavoratori dipendenti e autonomi,
stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dalia legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico
della gestione di cui all'articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, gli
oneri derivanti dalle seguenti disposizioni: a) articolo
1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296; b) articolo 1, comma 1167, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; c) articolo 1, commi 1 e 2,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247; d) articolo
1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247; e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre
2007, n. 247; f) articolo 1, comma 200, della legge
24 dicembre 2007, n. 244; g) articolo 19 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
26.
Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione
del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione
delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo
complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio
consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza
rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze
varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni
di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso
la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal
bilancio consuntivo del predetto Istituto per l'anno
2007, per un ammontare complessivo di 155 milioni
di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti
all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo
di 1.102 milioni di euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo
di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate
le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS
di cui al comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un
importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui,
sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti
dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma
25.
27.
Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale
per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta
a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati
complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
28.
Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime
di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono determinate complessivamente in
680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni
di euro per il personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
29.
Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli
oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
30.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni
ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale,
gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il
biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo
3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci
ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati
di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche
metodologici, di determinazione degli oneri, previsti
per il personale delle amministrazioni dello Stato
di cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine,
i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili
presso il Ministero dell'economia comunicati dalle
rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
31.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27,
28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32.
A decorrere dall'anno 2009 il tratta-mento economico
accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
e' corrisposto in base alla qualità, produttività
e capacità innovativa della prestazione lavorativa
utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo
61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133.
33.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e il Ministero dell'economia
e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza
semestrale, il processo attuativo delle misure di
riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese
di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare
l'effettività della realizzazione dei relativi
risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato
il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a
quelle già considerate ai fini del miglioramento
dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate
a tale scopo in forza di una specifica prescrizione
normativa, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i limiti percentuali e le modalità di destinazione
delle predette risorse aggiuntive al finanziamento
della contrattazione integrativa delle amministrazioni
indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione
del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge
n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trenta e di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
34.
Ai sensi e con le modalità di cui al comma
33, nel quadro delle generali compatibilità
economico-finanziarie, può essere, altresì,
devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni ivi indicate una quota parte
delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi
aggiuntivi rispetto a quelli già considerati
ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica
o comunque destinati a tale scopo in forza di una
specifica disposizione normativa, realizzati per effetto
di processi amministrativi di razionalizzazione e
di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione,
attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
35.
Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria
decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti
del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3,
commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per
il periodo di riferimento previsto dalla normativa
vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria le somme previste possono essere erogate,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere
dal mese di aprile e' erogata l'indennità di
vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del
biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse
previste, la presente disposizione si applica con
riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione
dell'indennità di vacanza contrattuale per
l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni
statali, i relativi oneri sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma
2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
36.
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di
euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993,n. 236, di seguito denominato
"Fondo per l'occupazione", il Ministro dei
lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
può disporre, entro il 31dicembre 2009, in
deroga alla normativa vigente, la concessione, anche
senza soluzione dicontinuità, di trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità
e didisoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,
anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, definiti con specifiche intese stipulatein
sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio
2009 e recepite con accordi in sede governativaentro
il 15 giugno 2009. La dotazione di cui all'articolo
68, comma 4, lettera a), della legge 17maggio 1999,
n. 144, e successive modificazioni, come da ultimo
rideterminata dall'articolo 1,comma 10, del decreto-legge
6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24marzo 2006, n. 127, e' ridotta a euro
139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorsepreordinate
allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, comerideterminato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, conmodificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata, per l'anno
2009, la somma di 150milioni di euro per le finalità
di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo
17 ottobre 2005,n. 226. Conseguentemente, per l'anno
2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico
delpredetto Fondo non può eccedere l'importo
di 420 milioni di euro.
37.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel limite complessivo
di spesa di 20 milioni di euro, a caricodel Fondo
per l'occupazione, che a tale fine e' integrato del
predetto importo a decorrere dall'anno2009, il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali
può concedere, in deroga alla normativa vigente,
sulla base di specifici accordi in sede governativa,
intervenuti entro il 15 giugno2009, che recepiscono
le intese stipulate in sede territoriale e inviate
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, per la
durata di ventiquattro mesi, e di mobilità
al personale dipendente dalle società di gestione
aeroportuale e dalle società da queste derivate.
A decorrere dalia medesima data, le imprese del sistema
aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi
previsti dalla legislazione vigente in materia di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità,
ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi
1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
38.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 37,
pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39.
Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: ",
a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno
2008" sono soppresse.
40.
All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le
parole: "55 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "45 milioni di euro", le
parole: "40 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "30 per cento" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza
del predetto importo, il contributo e' proporzionalmente
ridotto";
b) alla lettera b), le parole: "71 milioni di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "81
milioni di euro", le parole: "5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "4,5 per cento"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di insufficienza del predetto importo, il contributo
e' proporzionalmente ridotto".
41.
All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "Il saldo finanziario"
sono inserite le seguenti: "tra entrate finali
e spese finali";
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma
5 non sono considerate le risorse provenienti dallo
Stato e le relative spese di parte corrente e in conto
capitale sostenute dalle province e dai comuni per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese
opera anche se esse sono effettuate in più
anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime
risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione
di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della protezione civile, entro il mese di gennaio
dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse
dal patto di stabilità interno, ripartite nella
parte corrente e nella parte in conto capitale.";
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le risorse originate dalla cessione di azioni
o quote di società operanti nel settore dei
servizi pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla
distribuzione dei dividendi determinati da operazioni
straordinarie poste in essere dalle predette società,
qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse
relative alla vendita del patrimonio immobiliare non
sono conteggiate nella base assunta a riferimento
nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei
saldi utili per il rispetto del patto di stabilità
interno, se destinate alla realizzazione di investimenti
o alla riduzione del debito.";
d)
al comma 19, dopo le parole: "sono messe a disposizione"
sono inserite le seguenti: "della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, nonche'";
e)
al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: "sano
ridotti del 5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "sono ridotti per un importo pari alla
differenza, se positiva, tra il saldo programmatico
e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore
al 5 per cento,";
f)
dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
"21-bis. In caso di mancato rispetto del patto
di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente
ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati
nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte
di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo
183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi
20 e 21 del presente articolo non si applicano agli
enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità
interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato
nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto
delle spese per adeguamenti contrattuali del personale
dipendente, compreso il segretario comunale, per un
ammontare non superiore a quello medio corrispondente
del triennio 2005-2007".
42.
Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, m 133, sono inseriti i
seguenti: "5-bis. A decorrere dall'anno 2008,
le spese in conto capitale per interventi cofinanziati
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con
esclusione delle quote di finanziamento statale e
regionale, non sono computate nella base di calcolo
e nei risultati del patto di stabilità interno
delle regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca
importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione
di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente
alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese
del batto di stabilità interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove
la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre,
il recupero può essere conseguito anche nell'anno
successivo".
43.
Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per i profili di
carattere finanziario e alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante
monitoraggio delle modalità di utilizzo delle
relative risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), il Governo
indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili
e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere
del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano
variazioni della dotazione complessiva del Fondo per
le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni
rispetto al principio di ripartizione territoriale
delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85
per cento in favore delle aree sottoutilizzate del
Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree del
Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative
di iniziativa governativa con carattere di urgenza,
le predette indicazioni sono rese in occasione della
presentazione del relativo disegno di legge di conversione
alle Camere. A tal fine, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti
per l'attuazione dei presente comma.
44.
L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione
annuale di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento
all'anno 2008.
45.
All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: "regioni
a statuto speciale" sono inserite le seguenti:
"e le province autonome di Trento e di Bolzano",
e le parole da: "Le modalità di erogazione"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"Le modalità di erogazione del predetto
Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni
parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente,
in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto
decreto, i comuni interessati".
46.
Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle
aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni
a statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo
6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' ulteriormente integrato
di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009
e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011.
47.
Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia
di istruzione scolastica, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro per i rapporti con le
regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i criteri per la distribuzione alle regioni delle
risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione
delle misure relative al programma di interventi in
materia di istruzione.
48.
Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e
21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato
il patto di stabilità interno nel triennio
2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni
per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti
contrattuali del personale dipendente, compreso il
segretario comunale, per un ammontare non superiore
a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007,
in caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi
infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza unificata, previa individuazione
delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai
fini della compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse
finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna
regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza
per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalità di verifica dei
risultati utili al patto di stabilità interno
delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione
del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti
per i profili di carattere finanziario esprimono il
proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze entro
venti giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente
della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono adottate le disposizioni concernenti i
criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali
ai sensi del presente comma nonche' i termini e le
modalità per l'invio delle istanze da parte
degli interessati.
49.
All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre
2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 novembre 2008, n. 184, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "stabilita"
fino a: "n. 101" sono soppresse.
b) al comma 2, la parola: "contestualmente",
le parole: "e sportiva", le parole: "all'articolo
1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, e"
nonche' le parole: "nei riguardi di soggetti"
sono soppresse.
c) al comma 3, le parole: "su base ippica ovvero
su base sportiva" sono sostituite dalle seguenti:
"o di prodotti di gioco pubblici".
d) al comma 6, dopo le parole: "n. 101"
sono inserite le seguenti: ", l'articolo 6 degli
schemi di convenzione per l'affidamento in concessione
approvati con decreti del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006".
e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: "elevata
al 12,70" sono sostituite dalle seguenti: "elevata
al 13,40", dopo le parole: "sono assegnate
all'UNIRE" sono inserite le seguenti: ",
nella misura del 50 per cento," e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e per il restante
50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI)".
50.
All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: "e comunque
non oltre il 31 gennaio 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "previo esperimento delle necessarie
procedure di gara ad
evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo
2009".