(Proroghe
fiscali, misure per l'agricoltura e per
l'autotrasporto, gestioni previdenziali,
risorse destinate ai rinnovi contrattuali
e ai miglioramenti retributivi per il personale
statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori
sociali e patto di stabilità interno)
1.
All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
le parole da: "per il periodo d'imposta
in corso al 1° gennaio 1998" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "l'aliquota e' stabilita
nella misura dell' 1,9 per cento".
Resta ferma l'applicazione di tale aliquota
anche per il periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 2008.
2.
Per la salvaguardia dell'occupazione della
gente di mare, i benefici di cui agli articoli
4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, sono estesi, a decorrere
dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per
cento, alle imprese che esercitano la pesca
costiera, nonche' alle imprese che esercitano
la pesca nelle acque interne e lagunari.
3.
Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano
anche alle somme versate nel periodo d'imposta
2008 ai fini della compensazione dei versamenti
effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31
dicembre 2009.
4.
Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate
al periodo d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2008.
5.
Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole
di ogni ordine e grado, anche non di ruolo
con incarico annuale, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, spetta
una detrazione dall'imposta lorda e fino
a capienza della stessa nella misura del
19 per cento delle spese documentate sostenute
ed effettivamente rimaste a carico, fino
ad un importo massimo delle stesse di 500
euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
6.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
si applicano anche per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi
d'imposta successivi.
7.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui
al comma 309 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, concernente la
detrazione delle spese per l'acquisto di
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale, e' prorogato
al 31 dicembre 2009.
8.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui
al comma 173 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione
e l'arrotondamento della proprietà
contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2009.
9.
Il termine previsto dall'articolo 43, comma
3, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008
dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248,convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e'
ulteriormente prorogato al 31dicembre 2009.
10.
Gli atti relativi al riordino delle istituzioni
in aziende di servizi o in persone giuridiche
di diritto privato di cui al decreto legislativo
4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno
2009, sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali.
11.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano
le disposizioni in materia di aliquota di
accisa sul gas metano per combustione per
uso industriale, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1 ° ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418.
12.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano
le disposizioni fiscali sul gasolio e sul
gas di petrolio liquefatto impiegati in
zone montane e in altri specifici territori
nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1° ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418, nonche' le disposizioni in
materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo
decreto legge.
13.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino
al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto
impiegati nelle frazioni parzialmente non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui all'articolo 13, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino
al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra, di
cui all'articolo 2, comma 4, della legge
24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni
sono estese agli oli di origine vegetale
utilizzati nelle medesime coltivazioni.
15.
Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "e 2010" sono sostituite
dalle seguenti: ", 2010 e 2011";
nella lettera a) e nella lettera b) dello
stesso comma 17, le parole: "dicembre
2010" sono sostituite dalle seguenti:
"dicembre 2011" e, nella medesima
lettera b), le parole: "giugno 2011"
sono sostituite dalle seguenti: "giugno
2012".
16.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni contenute nei commi da 1 a
15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno
2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno
2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7
milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni
di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
mediante corrispondente riduzione del fondo
previsto dall'articolo 63, comma 8, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche', quanto a 62,8 milioni
di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'ultimo periodo del comma 10 del citato
articolo 63 del decreto-legge n. 112 del
2008.
17.
Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni
di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita
nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro
addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci per
le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale effettuate nel medesimo anno, di
cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
che non concorre a formare il reddito di
lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori
disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria
relativa a trasferte effettuate fuori del
territorio comunale nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo
95, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
18.
Nel limite di spesa di 30 milioni di euro,
e' fissata la percentuale delle somme percepite
nell'anno 2009 relative alle prestazioni
di lavoro straordinario di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate
nel medesimo anno dai prestatori di lavoro
addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci,
che non concorre alla formazione del reddito
imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 2 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme
di cui al periodo precedente rilevano nella
loro interezza.
19.
Per l'anno 2009, nel limite di spesa di
40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito
d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo
pagato quale tassa automobilistica per l'anno
2009 per ciascun veicolo, di massa massima
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate,
posseduto e utilizzato per la predetta attività.
La misura del credito d'imposta deve essere
determinata in modo tale che, per i veicoli
di massa massima complessiva superiore a
11,5 tonnellate, sia pari al doppio della
misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra
7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta
e' usufruibile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
non e' rimborsabile, non concorre alla formazione
del valore della produzione netta di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti
delle imposte sui redditi e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.
20.
Tenuto conto del numero degli aventi diritto
e dei limiti di spesa indicati nei commi
17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate e, limitatatamente
a quanto previsto dal comma 18, di concerto
con il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, sono stabiliti
la quota di indennità non imponibile,
gli importi della deduzione forfetaria,
la percentuale delle somme per lavoro straordinario
non imponibile e la misura del credito d'imposta,
previsti dai medesimi commi, nonche' le
eventuali disposizioni applicative necessarie
per assicurare il rispetto dei limiti di
spesa.
21.
All'attuazione delle disposizioni contenute
nei commi da 17 a 20 si provvede con le
risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa giacenti fuori della tesoreria statale,
che a tale scopo, nei limiti della spesa
autorizzata dai medesimi commi, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per
gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno
2009 e di 9,5 milioni di euro nell'anno
2010.
22.
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni,
e dell'articolo 59, comma 34, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
e' stabilito per l'anno 2009: a) in 750,95
milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo e dello sport professionistico
(ENPALS); b) in 185,55 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui
alla lettera a), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione
artigiani.
23.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma
22, gli importi complessivamente dovuti
dallo Stato sono determinati per l'anno
2009 in 17.817,76 milioni di euro per le
gestioni di cui al comma 22, lettera a),
e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni
di cui al medesimo comma 22, lettera b).
24.
I medesimi importi complessivi di cui ai
commi 22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui al
comma 22, lettera a), della somma di 880,93
milioni di euro attribuita alla gestione
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione
a carico dello Stato dell'onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1° gennaio 1989, nonche' al netto
delle somme di 2,67 milioni di euro e di
62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
25.
In considerazione degli incrementi delle
aliquote contributive di finanziamento relative
alle gestioni previdenziali dei lavoratori
dipendenti e autonomi, stabilite dalla legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dalia legge
24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico
della gestione di cui all'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, gli oneri derivanti dalle
seguenti disposizioni: a) articolo 1, comma
11, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296; b) articolo 1, comma 1167,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c)
articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24
dicembre 2007, n. 247; d) articolo 1, commi
25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247; e) articolo 1, comma 71, della legge
24 dicembre 2007, n. 247; f) articolo 1,
comma 200, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; g) articolo 19 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
26.
Nell'ambito del procedimento di riordino
dei trasferimenti all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) previsto
dal presente articolo, ai fini della rideterminazione
del livello di finanziamento della gestione
per l'erogazione delle pensioni, assegni
e indennità agli invalidi civili,
ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad
un importo complessivo pari a 1.576 milioni
di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del
bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno
2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli
oneri per prestazioni e provvidenze varie,
per un ammontare complessivo pari a 319
milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate
presso la gestione di cui al numero 1),
come risultanti dal bilancio consuntivo
del predetto Istituto per l'anno 2007, per
un ammontare complessivo di 155 milioni
di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai
trasferimenti all'INPS di cui al comma 25,
per un ammontare complessivo di 1.102 milioni
di euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo
complessivo di 2.146 milioni di euro, sono
parzialmente utilizzate le risorse derivanti
dai minori trasferimenti all'INPS di cui
al comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione
ad un importo complessivo di 1.800 milioni
di euro annui, sono parzialmente utilizzate
le risorse derivanti dai minori trasferimenti
all'INPS di cui al comma 25.
27.
Per il biennio 2008-2009, in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 143, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati
complessivamente in 1.560 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2009.
28.
Per il biennio 2008-2009, le risorse per
i miglioramenti economici del rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico,
in aggiunta a quanto previsto dall'articolo
3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono determinate complessivamente
in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009 con specifica destinazione, rispettivamente,
di 586 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.
29.
Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive
degli oneri contributivi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive
(IRAP) di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
30.
Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2008-2009, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo
3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale
di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo
47, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono
alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi ai criteri ed ai parametri,
anche metodologici, di determinazione degli
oneri, previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 27 del presente
articolo. A tal fine, i comitati di settore
si avvalgono dei dati disponibili presso
il Ministero dell'economia comunicati dalle
rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale
dipendente.
31.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 63, comma 10,
primo periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32.
A decorrere dall'anno 2009 il tratta-mento
economico accessorio dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni e' corrisposto
in base alla qualità, produttività
e capacità innovativa della prestazione
lavorativa utilizzando anche le risorse
finanziarie di cui all'articolo 61, comma
17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.
133.
33.
La Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e
il Ministero dell'economia e delle finanze
verificano periodicamente, con cadenza semestrale,
il processo attuativo delle misure di riorganizzazione
e di razionalizzazione delle spese di personale
introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo
di riscontrare l'effettività della
realizzazione dei relativi risparmi di spesa.
Ove in sede di verifica venga riscontrato
il conseguimento di economie aggiuntive
rispetto a quelle già considerate
ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica o comunque destinate a tale scopo
in forza di una specifica prescrizione normativa,
con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i limiti percentuali e le
modalità di destinazione delle predette
risorse aggiuntive al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni
indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione
del comma 2, dell'articolo 67 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008. La presente
disposizione non si applica agli enti territoriali
e agli enti, di competenza regionale o delle
province autonome di Trenta e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale.
34.
Ai sensi e con le modalità di cui
al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità
economico-finanziarie, può essere,
altresì, devoluta al finanziamento
della contrattazione integrativa delle amministrazioni
ivi indicate una quota parte delle risorse
eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi
rispetto a quelli già considerati
ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica o comunque destinati a tale scopo
in forza di una specifica disposizione normativa,
realizzati per effetto di processi amministrativi
di razionalizzazione e di riduzione dei
costi di funzionamento dell'amministrazione,
attivati in applicazione del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
35.
Dalla data di presentazione del disegno
di legge finanziaria decorrono le trattative
per il rinnovo dei contratti del personale
di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi
1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
per il periodo di riferimento previsto dalla
normativa vigente. Dalla data di entrata
in vigore della legge finanziaria le somme
previste possono essere erogate, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere
dal mese di aprile e' erogata l'indennità
di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali
del biennio economico 2008-2009, in relazione
alle risorse previste, la presente disposizione
si applica con riferimento al solo anno
2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità
di vacanza contrattuale per l'anno 2008.
Per il personale delle amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dalle
amministrazioni statali, i relativi oneri
sono posti a carico dei rispettivi bilanci
ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
predetto decreto legislativo n. 165 del
2001.
36.
In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa
di 600 milioni di euro, per l'anno 2009,
a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,n.
236, di seguito denominato "Fondo per
l'occupazione", il Ministro dei lavoro,
della salute e dellepolitiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, può disporre, entro
il 31dicembre 2009, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza soluzione
dicontinuità, di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e didisoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionali, anche con riferimento
a settori produttivi e ad aree regionali,
definiti con specifiche intese stipulatein
sede istituzionale territoriale entro il
20 maggio 2009 e recepite con accordi in
sede governativaentro il 15 giugno 2009.
La dotazione di cui all'articolo 68, comma
4, lettera a), della legge 17maggio 1999,
n. 144, e successive modificazioni, come
da ultimo rideterminata dall'articolo 1,comma
10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24marzo 2006, n. 127, e' ridotta a euro
139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito
delle risorsepreordinate allo scopo nel
Fondo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, comerideterminato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, conmodificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata,
per l'anno 2009, la somma di 150milioni
di euro per le finalità di cui all'articolo
31, comma 3, del decreto legislativo 17
ottobre 2005,n. 226. Conseguentemente, per
l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei
pagamenti a carico delpredetto Fondo non
può eccedere l'importo di 420 milioni
di euro.
37.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel
limite complessivo di spesa di 20 milioni
di euro, a caricodel Fondo per l'occupazione,
che a tale fine e' integrato del predetto
importo a decorrere dall'anno2009, il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali può concedere, in deroga
alla normativa vigente, sulla base di specifici
accordi in sede governativa, intervenuti
entro il 15 giugno2009, che recepiscono
le intese stipulate in sede territoriale
e inviate al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali entro il
20 maggio 2009, i trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, per la durata di
ventiquattro mesi, e di mobilità
al personale dipendente dalle società
di gestione aeroportuale e dalle società
da queste derivate. A decorrere dalia medesima
data, le imprese del sistema aeroportuale
sono tenute al pagamento dei contributi
previsti dalla legislazione vigente in materia
di cassa integrazione guadagni straordinaria
e di mobilità, ivi compreso quanto
previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
38.
All'onere derivante dall'attuazione del
comma 37, pari a 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica.
39.
Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo
7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole:
", a condizione che lo scostamento
venga recuperato nell'anno 2008" sono
soppresse.
40.
All'articolo 1, comma 703, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "55
milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "45 milioni di euro",
le parole: "40 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "30 per
cento" ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In caso di insufficienza
del predetto importo, il contributo e' proporzionalmente
ridotto";
b) alla lettera b), le parole: "71
milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "81 milioni di euro",
le parole: "5 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "4,5 per
cento" ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In caso di insufficienza
del predetto importo, il contributo e' proporzionalmente
ridotto".
41.
All'articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "Il
saldo finanziario" sono inserite le
seguenti: "tra entrate finali e spese
finali";
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nel saldo finanziario di cui
al comma 5 non sono considerate le risorse
provenienti dallo Stato e le relative spese
di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province e dai comuni per l'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza. L'esclusione delle
spese opera anche se esse sono effettuate
in più anni, purche' nei limiti complessivi
delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano
dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono
tenuti a presentare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, entro il mese di gennaio
dell'anno successivo, l'elenco delle spese
escluse dal patto di stabilità interno,
ripartite nella parte corrente e nella parte
in conto capitale.";
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le risorse originate dalla cessione
di azioni o quote di società operanti
nel settore dei servizi pubblici locali
nonche' quelle derivanti dalla distribuzione
dei dividendi determinati da operazioni
straordinarie poste in essere dalle predette
società, qualora quotate in mercati
regolamentati, e le risorse relative alla
vendita del patrimonio immobiliare non sono
conteggiate nella base assunta a riferimento
nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi
e dei saldi utili per il rispetto del patto
di stabilità interno, se destinate
alla realizzazione di investimenti o alla
riduzione del debito.";
d)
al comma 19, dopo le parole: "sono
messe a disposizione" sono inserite
le seguenti: "della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, nonche'";
e)
al comma 20, alinea, primo periodo, le parole:
"sano ridotti del 5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "sono
ridotti per un importo pari alla differenza,
se positiva, tra il saldo programmatico
e il saldo reale, e comunque per un importo
non superiore al 5 per cento,";
f)
dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
"21-bis. In caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno per
l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti
spese per investimenti effettuati nei limiti
delle disponibilità di cassa a fronte
di impegni regolarmente assunti ai sensi
dell'articolo 183 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni,
entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
le disposizioni di cui ai commi 20 e 21
del presente articolo non si applicano agli
enti locali che hanno rispettato il patto
di stabilità interno nel triennio
2005-2007 e che hanno registrato nell'anno
2008 impegni per spesa corrente, al netto
delle spese per adeguamenti contrattuali
del personale dipendente, compreso il segretario
comunale, per un ammontare non superiore
a quello medio corrispondente del triennio
2005-2007".
42.
Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, m 133, sono inseriti i seguenti: "5-bis.
A decorrere dall'anno 2008, le spese in
conto capitale per interventi cofinanziati
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea,
con esclusione delle quote di finanziamento
statale e regionale, non sono computate
nella base di calcolo e nei risultati del
patto di stabilità interno delle
regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea
riconosca importi inferiori a quelli considerati
ai fini dell'applicazione di quanto previsto
dal comma 5-bis, l'importo corrispondente
alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del batto di stabilità interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il
mancato riconoscimento. Ove la comunicazione
sia effettuata nell'ultimo quadrimestre,
il recupero può essere conseguito
anche nell'anno successivo".
43.
Con apposita relazione annuale trasmessa
alle Commissioni parlamentari permanenti
competenti per i profili di carattere finanziario
e alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sulla base del costante
monitoraggio delle modalità di utilizzo
delle relative risorse finanziarie a cura
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare
delle risorse finanziarie disponibili e
di quelle utilizzate in forza di apposite
delibere del CIPE ovvero di provvedimenti
normativi che recano variazioni della dotazione
complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni,
specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni
rispetto al principio di ripartizione territoriale
delle stesse secondo la seguente ripartizione:
85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate
del Mezzogiorno e 15 per cento in favore
delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione
di disposizioni normative di iniziativa
governativa con carattere di urgenza, le
predette indicazioni sono rese in occasione
della presentazione del relativo disegno
di legge di conversione alle Camere. A tal
fine, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri,
sono adottate le disposizioni occorrenti
per l'attuazione dei presente comma.
44.
L'obbligo del Governo di trasmettere la
relazione annuale di cui al comma 43 sussiste
anche con riferimento all'anno 2008.
45.
All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo
le parole: "regioni a statuto speciale"
sono inserite le seguenti: "e le province
autonome di Trento e di Bolzano", e
le parole da: "Le modalità di
erogazione" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "Le
modalità di erogazione del predetto
Fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per i rapporti con le regioni,
di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie
locali provvede a finanziare direttamente,
in applicazione dei criteri stabiliti con
il predetto decreto, i comuni interessati".
46.
Il Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti
con le regioni a statuto speciale, di cui
al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come
integrato dall'articolo 2, comma 44, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ulteriormente
integrato di 22 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di
euro per l'anno 2011.
47.
Fermo il rispetto delle prerogative regionali
in materia di istruzione scolastica, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro
per i rapporti con le regioni e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono stabiliti,
entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri
per la distribuzione alle regioni delle
risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione
delle misure relative al programma di interventi
in materia di istruzione.
48.
Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis,
commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono
applicate agli enti locali che hanno rispettato
il patto di stabilità interno nel
triennio 2005-2007 e che hanno registrato
nell'anno 2008 impegni per spesa corrente,
al netto delle spese per adeguamenti contrattuali
del personale dipendente, compreso il segretario
comunale, per un ammontare non superiore
a quello medio corrispondente del triennio
2005-2007, in caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno conseguente
alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali,
appositamente autorizzati con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata, previa
individuazione delle corrispondenti risorse
finanziarie, anche ai fini della compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno
e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
anche a valere sulle risorse finanziarie
autonomamente rese disponibili da ciascuna
regione nell'ambito degli stanziamenti di
pertinenza per interventi di sviluppo a
carattere infrastrutturale. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalità di verifica
dei risultati utili al patto di stabilità
interno delle regioni e degli enti locali
interessati dall'applicazione del presente
comma per l'eventuale adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario
esprimono il proprio parere sullo schema
di decreto di autorizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze entro venti
giorni dalla trasmissione. Con decreto del
Presidente della Repubblica da emanare,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono adottate le disposizioni concernenti
i criteri di selezione delle istanze degli
enti territoriali ai sensi del presente
comma nonche' i termini e le modalità
per l'invio delle istanze da parte degli
interessati.
49.
All'articolo 1-bis del decreto-legge 25
settembre 2008, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008,
n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "stabilita"
fino a: "n. 101" sono soppresse.
b) al comma 2, la parola: "contestualmente",
le parole: "e sportiva", le parole:
"all'articolo 1, comma 287, lettera
a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, e" nonche'
le parole: "nei riguardi di soggetti"
sono soppresse.
c) al comma 3, le parole: "su base
ippica ovvero su base sportiva" sono
sostituite dalle seguenti: "o di prodotti
di gioco pubblici".
d) al comma 6, dopo le parole: "n.
101" sono inserite le seguenti: ",
l'articolo 6 degli schemi di convenzione
per l'affidamento in concessione approvati
con decreti del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto
2006".
e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole:
"elevata al 12,70" sono sostituite
dalle seguenti: "elevata al 13,40",
dopo le parole: "sono assegnate all'UNIRE"
sono inserite le seguenti: ", nella
misura del 50 per cento," e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e per
il restante 50 per cento sono assegnate
al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI)".
50.
All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole:
"e comunque non oltre il 31 gennaio
2009" sono sostituite dalle seguenti:
"previo esperimento delle necessarie
procedure di gara ad
evidenza pubblica e comunque non oltre il
31 marzo 2009".