(Proroghe
fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto,
gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali
e ai miglioramenti retributivi per il personale statale
in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali
e patto di stabilità interno)
1.
All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da:
"per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
1998" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "l'aliquota e' stabilita nella misura dell'
1,9 per cento". Resta ferma l'applicazione di tale
aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2008.
2.
Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare,
i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni,
sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80
per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera,
nonche' alle imprese che esercitano la pesca nelle acque
interne e lagunari.
3.
Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi
indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo
d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti
effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
4.
Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi
indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2008.
5.
Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine
e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta
una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della
stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad
un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento
e per la formazione.
6.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per
i periodi d'imposta successivi.
7.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la
detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale,
e' prorogato al 31 dicembre 2009.
8.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento
della proprietà contadina, e' prorogato al 31 dicembre
2009.
9.
Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge
1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31
dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248,convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente prorogato
al 31dicembre 2009.
10.
Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende
di servizi o in persone giuridiche di diritto privato
di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati
nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali.
11.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni
in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge
1 ° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
12.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni
fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati
in zone montane e in altri specifici territori nazionali
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418, nonche' le disposizioni in materia
di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo
6 del medesimo decreto legge.
13.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre
2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate
dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre
2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra, di
cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine
vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
15.
Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2010"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2010 e 2011";
nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma
17, le parole: "dicembre 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "dicembre 2011" e, nella medesima
lettera b), le parole: "giugno 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "giugno 2012".
16.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di
euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno
2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per
l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a
438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo
63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nonche', quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno
2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 del citato
articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.
17.
Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro,
sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009
dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti
delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per
le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale
effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo
51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a
formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando
le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte
effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
18.
Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata
la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative
alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo
anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti
delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
che non concorre alla formazione del reddito imponibile
ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al
periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19.
Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di
euro, e' riconosciuto un credito d'imposta corrispondente
a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica
per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto
e utilizzato per la predetta attività. La misura
del credito d'imposta deve essere determinata in modo
tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore
a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del
credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva
compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta
e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
20.
Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti
di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatatamente
a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono
stabiliti la quota di indennità non imponibile,
gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale
delle somme per lavoro straordinario non imponibile e
la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi
commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie
per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
21.
All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi
da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa giacenti fuori della tesoreria statale, che a tale
scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi
commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno 2009
e di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010.
22.
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito
per l'anno 2009: a) in 750,95 milioni di euro in favore
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni
dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,
nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello
sport professionistico (ENPALS); b) in 185,55 milioni
di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attività commerciali
e della gestione artigiani.
23.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per
l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni
di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83 milioni
di euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera
b).
24.
I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23
sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della
somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
25.
In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive
di finanziamento relative alle gestioni previdenziali
dei lavoratori dipendenti e autonomi, stabilite dalla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalia legge 24 dicembre
2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296; b) articolo 1, comma 1167, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; c) articolo 1, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247; d) articolo 1, commi 25,
26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; e) articolo
1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; f)
articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n.
244; g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
26.
Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione
del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione
delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo
pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di
cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri
per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare
complessivo pari a 319 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso
la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio
consuntivo del predetto Istituto per l'anno 2007, per
un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto
non utilizzate per i rispettivi scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti
all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo
di 1.102 milioni di euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo
di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate
le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS
di cui al comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo
complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente
utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti
all'INPS di cui al comma 25.
27.
Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per
la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente
in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
28.
Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di
diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo
3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
determinate complessivamente in 680 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente,
di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate
e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
29.
Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
30.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni
ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale,
gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio
2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo
3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti
a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo
48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede
di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo
47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri,
anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti
per il personale delle amministrazioni dello Stato di
cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati
di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell'economia comunicati dalle rispettive amministrazioni
in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
31.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28
e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
32.
A decorrere dall'anno 2009 il tratta-mento economico accessorio
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e' corrisposto
in base alla qualità, produttività e capacità
innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche
le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
33.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e
delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale,
il processo attuativo delle misure di riorganizzazione
e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte
dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione
dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica
venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive
rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento
dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale
scopo in forza di una specifica prescrizione normativa,
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e
le modalità di destinazione delle predette risorse
aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate
all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione
non si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o delle province autonome di Trenta
e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
34.
Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33,
nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie,
può essere, altresì, devoluta al finanziamento
della contrattazione integrativa delle amministrazioni
ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente
derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già
considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di
una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto
di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione
dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati
in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
35.
Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria
decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del
personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi
1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di
riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data
di entrata in vigore della legge finanziaria le somme
previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio
all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali
di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile
e' erogata l'indennità di vacanza contrattuale.
Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009,
in relazione alle risorse previste, la presente disposizione
si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando
l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale
per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni
statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001.
36.
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro,
per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993,n. 236, di seguito denominato "Fondo
per l'occupazione", il Ministro dei lavoro, della
salute e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, può disporre, entro
il 31dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente,
la concessione, anche senza soluzione dicontinuità,
di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilità e didisoccupazione speciale, nel caso
di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,
anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali,
definiti con specifiche intese stipulatein sede istituzionale
territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi
in sede governativaentro il 15 giugno 2009. La dotazione
di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge
17maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come
da ultimo rideterminata dall'articolo 1,comma 10, del
decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24marzo 2006, n. 127, e' ridotta a euro 139.109.570
per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorsepreordinate
allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, comerideterminato dall'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e' destinata, per l'anno 2009, la somma di 150milioni
di euro per le finalità di cui all'articolo 31,
comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226.
Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare complessivo
dei pagamenti a carico delpredetto Fondo non può
eccedere l'importo di 420 milioni di euro.
37.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel limite complessivo
di spesa di 20 milioni di euro, a caricodel Fondo per
l'occupazione, che a tale fine e' integrato del predetto
importo a decorrere dall'anno2009, il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali può concedere,
in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici
accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno2009,
che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale
e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata
di ventiquattro mesi, e di mobilità al personale
dipendente dalle società di gestione aeroportuale
e dalle società da queste derivate. A decorrere
dalia medesima data, le imprese del sistema aeroportuale
sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla
legislazione vigente in materia di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso
quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
38.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 37, pari
a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica.
39.
Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: ",
a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno
2008" sono soppresse.
40.
All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole:
"55 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"45 milioni di euro", le parole: "40 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per
cento" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In caso di insufficienza del predetto importo, il
contributo e' proporzionalmente ridotto";
b) alla lettera b), le parole: "71 milioni di euro"
sono sostituite dalle seguenti: "81 milioni di euro",
le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "4,5 per cento" ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza
del predetto importo, il contributo e' proporzionalmente
ridotto".
41.
All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "Il saldo finanziario"
sono inserite le seguenti: "tra entrate finali e
spese finali";
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e
le relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate
in più anni, purche' nei limiti complessivi delle
medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione
di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo,
l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità
interno, ripartite nella parte corrente e nella parte
in conto capitale.";
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le risorse originate dalla cessione di azioni
o quote di società operanti nel settore dei servizi
pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla distribuzione
dei dividendi determinati da operazioni straordinarie
poste in essere dalle predette società, qualora
quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative
alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate
nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione
degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del
patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione
di investimenti o alla riduzione del debito.";
d)
al comma 19, dopo le parole: "sono messe a disposizione"
sono inserite le seguenti: "della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, nonche'";
e)
al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: "sano
ridotti del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"sono ridotti per un importo pari alla differenza,
se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale,
e comunque per un importo non superiore al 5 per cento,";
f)
dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
"21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilità interno per l'anno 2008 relativamente
ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati
nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte
di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo
183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo
non si applicano agli enti locali che hanno rispettato
il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007
e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa
corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali
del personale dipendente, compreso il segretario comunale,
per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente
del triennio 2005-2007".
42.
Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, m 133, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto
capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento
statale e regionale, non sono computate nella base di
calcolo e nei risultati del patto di stabilità
interno delle regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi
inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione
di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente
alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del
batto di stabilità interno relativo all'anno in
cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione
sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può
essere conseguito anche nell'anno successivo".
43.
Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere
finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle
modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie
a cura del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle
risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate
in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti
normativi che recano variazioni della dotazione complessiva
del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni
rispetto al principio di ripartizione territoriale delle
stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per cento
in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e
15 per cento in favore delle aree del Centro-Nord. In
caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa
governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni
sono rese in occasione della presentazione del relativo
disegno di legge di conversione alle Camere. A tal fine,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti
per l'attuazione dei presente comma.
44.
L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale
di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno
2008.
45.
All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127, dopo le parole: "regioni a statuto
speciale" sono inserite le seguenti: "e le province
autonome di Trento e di Bolzano", e le parole da:
"Le modalità di erogazione" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Le
modalità di erogazione del predetto Fondo sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie locali provvede
a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri
stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati".
46.
Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a
statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo
2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno
2011.
47.
Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia
di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle
risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle
misure relative al programma di interventi in materia
di istruzione.
48.
Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato
il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007
e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa
corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali
del personale dipendente, compreso il segretario comunale,
per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente
del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno conseguente alle spese
relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente
autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, previa
individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie,
anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie
autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito
degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo
a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di verifica dei risultati utili al patto di stabilità
interno delle regioni e degli enti locali interessati
dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione
dei conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario esprimono
il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze entro venti
giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente
della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono adottate le disposizioni concernenti i criteri di
selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi
del presente comma nonche' i termini e le modalità
per l'invio delle istanze da parte degli interessati.
49.
All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 2008, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "stabilita" fino
a: "n. 101" sono soppresse.
b) al comma 2, la parola: "contestualmente",
le parole: "e sportiva", le parole: "all'articolo
1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, e" nonche' le
parole: "nei riguardi di soggetti" sono soppresse.
c) al comma 3, le parole: "su base ippica ovvero
su base sportiva" sono sostituite dalle seguenti:
"o di prodotti di gioco pubblici".
d) al comma 6, dopo le parole: "n. 101" sono
inserite le seguenti: ", l'articolo 6 degli schemi
di convenzione per l'affidamento in concessione approvati
con decreti del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006".
e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: "elevata
al 12,70" sono sostituite dalle seguenti: "elevata
al 13,40", dopo le parole: "sono assegnate all'UNIRE"
sono inserite le seguenti: ", nella misura del 50
per cento," e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e per il restante 50 per cento sono assegnate
al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)".
50.
All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2008, n. 101, le parole: "e comunque non
oltre il 31 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti:
"previo esperimento delle necessarie procedure di
gara ad
evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009".