(Proroghe
fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto,
gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi
contrattuali e ai miglioramenti retributivi per
il personale statale in regime di diritto pubblico,
ammortizzatori sociali e patto di stabilità
interno)
1.
All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
le parole da: "per il periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 1998" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota
e' stabilita nella misura dell' 1,9 per cento".
Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche
per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2008.
2.
Per la salvaguardia dell'occupazione della gente
di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, e successive modificazioni, sono estesi,
a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80
per cento, alle imprese che esercitano la pesca
costiera, nonche' alle imprese che esercitano la
pesca nelle acque interne e lagunari.
3.
Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti
di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme
versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della
compensazione dei versamenti effettuati dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
4.
Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti
di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
5.
Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni
ordine e grado, anche non di ruolo con incarico
annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura
del 19 per cento delle spese documentate sostenute
ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo
massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento
e per la formazione.
6.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano
anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008 e per i periodi d'imposta successivi.
7.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma
309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, concernente la detrazione delle spese per
l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale, e'
prorogato al 31 dicembre 2009.
8.
Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma
173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per
la formazione e l'arrotondamento della proprietà
contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2009.
9.
Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da
ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e' ulteriormente prorogato al 31dicembre
2009.
10.
Gli atti relativi al riordino delle istituzioni
in aziende di servizi o in persone giuridiche di
diritto privato di cui al decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009,
sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie
e catastali.
11.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano
le disposizioni in materia di aliquota di accisa
sul gas metano per combustione per uso industriale,
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 °
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
12.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano
le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di
petrolio liquefatto impiegati in zone montane e
in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418, nonche' le disposizioni in materia
di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica,
di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legge.
13.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31
dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia
di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle
frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31
dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia
di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di
cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre
2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli
oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime
coltivazioni.
15.
Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e
2010" sono sostituite dalle seguenti: ",
2010 e 2011"; nella lettera a) e nella lettera
b) dello stesso comma 17, le parole: "dicembre
2010" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre
2011" e, nella medesima lettera b), le parole:
"giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti:
"giugno 2012".
16.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni
di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro
per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto
a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni
di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma
8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonche', quanto a 62,8 milioni di euro per
l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del
comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge
n. 112 del 2008.
17.
Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di
euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno
2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida
dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto
di merci per le trasferte o le missioni fuori del
territorio comunale effettuate nel medesimo anno,
di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, che non concorre
a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme
restando le ulteriori disposizioni del medesimo
comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa
a trasferte effettuate fuori del territorio comunale
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009,
previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
18.
Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata
la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009
relative alle prestazioni di lavoro straordinario
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, che non
concorre alla formazione del reddito imponibile
ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126, le somme di cui al periodo precedente rilevano
nella loro interezza.
19.
Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni
di euro, e' riconosciuto un credito d'imposta corrispondente
a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica
per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto
e utilizzato per la predetta attività. La
misura del credito d'imposta deve essere determinata
in modo tale che, per i veicoli di massa massima
complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari
al doppio della misura del credito spettante per
i veicoli di massa massima complessiva compresa
tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta
e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, non e' rimborsabile,
non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle
imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
20.
Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei
limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19,
con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate e, limitatatamente a quanto previsto dal
comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti
la quota di indennità non imponibile, gli
importi della deduzione forfetaria, la percentuale
delle somme per lavoro straordinario non imponibile
e la misura del credito d'imposta, previsti dai
medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto
dei limiti di spesa.
21.
All'attuazione delle disposizioni contenute nei
commi da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della tesoreria
statale, che a tale scopo, nei limiti della spesa
autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5
milioni di euro nell'anno 2009 e di 9,5 milioni
di euro nell'anno 2010.
22.
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,
ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma
3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno
2009: a) in 750,95 milioni di euro in favore del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni
dei lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione
dei trasferimenti di cui alla lettera a), della
gestione esercenti attività commerciali e
della gestione artigiani.
23.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22,
gli importi complessivamente dovuti dallo Stato
sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni
di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera
a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni
di cui al medesimo comma 22, lettera b).
24.
I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22
e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate
con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di
cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme
di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro
di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell'ENPALS.
25.
In considerazione degli incrementi delle aliquote
contributive di finanziamento relative alle gestioni
previdenziali dei lavoratori dipendenti e autonomi,
stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e dalia legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono
a carico della gestione di cui all'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge
27 dicembre 2006, n. 296; b) articolo 1, comma 1167,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) articolo
1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n.
247; d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge
24 dicembre 2007, n. 247; e) articolo 1, comma 71,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247; f) articolo
1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
26.
Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della
rideterminazione del livello di finanziamento della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni
e indennità agli invalidi civili, ciechi
e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo
complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio
consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite
alla gestione di cui all'articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni
e provvidenze varie, per un ammontare complessivo
pari a 319 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate
presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti
dal bilancio consuntivo del predetto Istituto per
l'anno 2007, per un ammontare complessivo di 155
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti
all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo
di 1.102 milioni di euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo
di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate
le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS
di cui al comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un
importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui,
sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti
dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma
25.
27.
Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale
per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta
a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati
complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
28.
Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime
di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono determinate complessivamente
in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
con specifica destinazione, rispettivamente, di
586 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
29.
Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli
oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono
a costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
30.
Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed
ai parametri, anche metodologici, di determinazione
degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo.
A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei
dati disponibili presso il Ministero dell'economia
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede
di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale
dipendente.
31.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27,
28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32.
A decorrere dall'anno 2009 il tratta-mento economico
accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
e' corrisposto in base alla qualità, produttività
e capacità innovativa della prestazione lavorativa
utilizzando anche le risorse finanziarie di cui
all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
33.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e il Ministero dell'economia
e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza
semestrale, il processo attuativo delle misure di
riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese
di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare
l'effettività della realizzazione dei relativi
risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga
riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive
rispetto a quelle già considerate ai fini
del miglioramento dei saldi di finanza pubblica
o comunque destinate a tale scopo in forza di una
specifica prescrizione normativa, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i limiti percentuali e le
modalità di destinazione delle predette risorse
aggiuntive al finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni indicate nel comma
5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo
67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La
presente disposizione non si applica agli enti territoriali
e agli enti, di competenza regionale o delle province
autonome di Trenta e di Bolzano, del Servizio sanitario
nazionale.
34.
Ai sensi e con le modalità di cui al comma
33, nel quadro delle generali compatibilità
economico-finanziarie, può essere, altresì,
devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni ivi indicate una quota parte
delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi
aggiuntivi rispetto a quelli già considerati
ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica
o comunque destinati a tale scopo in forza di una
specifica disposizione normativa, realizzati per
effetto di processi amministrativi di razionalizzazione
e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione,
attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
35.
Dalla data di presentazione del disegno di legge
finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo
dei contratti del personale di cui agli articoli
1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per il periodo di riferimento previsto
dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in
vigore della legge finanziaria le somme previste
possono essere erogate, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio
all'atto della stipulazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal
mese di aprile e' erogata l'indennità di
vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali
del biennio economico 2008-2009, in relazione alle
risorse previste, la presente disposizione si applica
con riferimento al solo anno 2009, ferma restando
l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale
per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni
statali, i relativi oneri sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma
2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
36.
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni
di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,n.
236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione",
il Ministro dei lavoro, della salute e dellepolitiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, può disporre, entro il 31dicembre
2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione,
anche senza soluzione dicontinuità, di trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e didisoccupazione speciale, nel
caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi
e ad aree regionali, definiti con specifiche intese
stipulatein sede istituzionale territoriale entro
il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede
governativaentro il 15 giugno 2009. La dotazione
di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge 17maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni,
come da ultimo rideterminata dall'articolo 1,comma
10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24marzo 2006, n.
127, e' ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009.
Nell'ambito delle risorsepreordinate allo scopo
nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, comerideterminato dall'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e' destinata, per l'anno 2009,
la somma di 150milioni di euro per le finalità
di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo
17 ottobre 2005,n. 226. Conseguentemente, per l'anno
2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico
delpredetto Fondo non può eccedere l'importo
di 420 milioni di euro.
37.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel limite
complessivo di spesa di 20 milioni di euro, a caricodel
Fondo per l'occupazione, che a tale fine e' integrato
del predetto importo a decorrere dall'anno2009,
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali può concedere, in deroga alla normativa
vigente, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, intervenuti entro il 15 giugno2009,
che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale
e inviate al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali entro il 20 maggio 2009,
i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità
al personale dipendente dalle società di
gestione aeroportuale e dalle società da
queste derivate. A decorrere dalia medesima data,
le imprese del sistema aeroportuale sono tenute
al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione
vigente in materia di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilità, ivi compreso
quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
38.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 37,
pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica.
39.
Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo
7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, le parole: ", a condizione
che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008"
sono soppresse.
40.
All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le
parole: "55 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "45 milioni di euro",
le parole: "40 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "30 per cento" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza
del predetto importo, il contributo e' proporzionalmente
ridotto";
b) alla lettera b), le parole: "71 milioni
di euro" sono sostituite dalle seguenti: "81
milioni di euro", le parole: "5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "4,5 per cento"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di insufficienza del predetto importo, il contributo
e' proporzionalmente ridotto".
41.
All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "Il saldo finanziario"
sono inserite le seguenti: "tra entrate finali
e spese finali";
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma
5 non sono considerate le risorse provenienti dallo
Stato e le relative spese di parte corrente e in
conto capitale sostenute dalle province e dai comuni
per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese
opera anche se esse sono effettuate in più
anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime
risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione
di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della protezione civile, entro il mese di gennaio
dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse
dal patto di stabilità interno, ripartite
nella parte corrente e nella parte in conto capitale.";
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le risorse originate dalla cessione di
azioni o quote di società operanti nel settore
dei servizi pubblici locali nonche' quelle derivanti
dalla distribuzione dei dividendi determinati da
operazioni straordinarie poste in essere dalle predette
società, qualora quotate in mercati regolamentati,
e le risorse relative alla vendita del patrimonio
immobiliare non sono conteggiate nella base assunta
a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli
obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del
patto di stabilità interno, se destinate
alla realizzazione di investimenti o alla riduzione
del debito.";
d)
al comma 19, dopo le parole: "sono messe a
disposizione" sono inserite le seguenti: "della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonche'";
e)
al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: "sano
ridotti del 5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "sono ridotti per un importo pari
alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico
e il saldo reale, e comunque per un importo non
superiore al 5 per cento,";
f)
dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
"21-bis. In caso di mancato rispetto del patto
di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente
ai pagamenti concernenti spese per investimenti
effettuati nei limiti delle disponibilità
di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti
ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, entro la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21
del presente articolo non si applicano agli enti
locali che hanno rispettato il patto di stabilità
interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato
nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto
delle spese per adeguamenti contrattuali del personale
dipendente, compreso il segretario comunale, per
un ammontare non superiore a quello medio corrispondente
del triennio 2005-2007".
42.
Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, m 133, sono inseriti
i seguenti: "5-bis. A decorrere dall'anno 2008,
le spese in conto capitale per interventi cofinanziati
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea,
con esclusione delle quote di finanziamento statale
e regionale, non sono computate nella base di calcolo
e nei risultati del patto di stabilità interno
delle regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca
importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione
di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente
alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese
del batto di stabilità interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento.
Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo
quadrimestre, il recupero può essere conseguito
anche nell'anno successivo".
43.
Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per i profili
di carattere finanziario e alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del
costante monitoraggio delle modalità di utilizzo
delle relative risorse finanziarie a cura del Comitato
interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), il Governo indica l'ammontare delle risorse
finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in
forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti
normativi che recano variazioni della dotazione
complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, specificando
l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto
al principio di ripartizione territoriale delle
stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per
cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno
e 15 per cento in favore delle aree del Centro-Nord.
In caso di adozione di disposizioni normative di
iniziativa governativa con carattere di urgenza,
le predette indicazioni sono rese in occasione della
presentazione del relativo disegno di legge di conversione
alle Camere. A tal fine, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti
per l'attuazione dei presente comma.
44.
L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione
annuale di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento
all'anno 2008.
45.
All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: "regioni
a statuto speciale" sono inserite le seguenti:
"e le province autonome di Trento e di Bolzano",
e le parole da: "Le modalità di erogazione"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"Le modalità di erogazione del predetto
Fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per i rapporti con le regioni, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie locali provvede
a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri
stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati".
46.
Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle
aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo
6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ulteriormente
integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno
2011.
47.
Fermo il rispetto delle prerogative regionali in
materia di istruzione scolastica, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro per
i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri per la distribuzione
alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti
alla realizzazione delle misure relative al programma
di interventi in materia di istruzione.
48.
Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20
e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, non sono applicate agli enti locali
che hanno rispettato il patto di stabilità
interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato
nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto
delle spese per adeguamenti contrattuali del personale
dipendente, compreso il segretario comunale, per
un ammontare non superiore a quello medio corrispondente
del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno conseguente
alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali,
appositamente autorizzati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata, previa individuazione delle corrispondenti
risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno
e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente
rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito
degli stanziamenti di pertinenza per interventi
di sviluppo a carattere infrastrutturale. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di verifica dei risultati
utili al patto di stabilità interno delle
regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione
del presente comma per l'eventuale adozione dei
conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario
esprimono il proprio parere sullo schema di decreto
di autorizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze entro venti giorni dalla trasmissione.
Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono adottate
le disposizioni concernenti i criteri di selezione
delle istanze degli enti territoriali ai sensi del
presente comma nonche' i termini e le modalità
per l'invio delle istanze da parte degli interessati.
49.
All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre
2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 novembre 2008, n. 184, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "stabilita"
fino a: "n. 101" sono soppresse.
b) al comma 2, la parola: "contestualmente",
le parole: "e sportiva", le parole: "all'articolo
1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, e"
nonche' le parole: "nei riguardi di soggetti"
sono soppresse.
c) al comma 3, le parole: "su base ippica ovvero
su base sportiva" sono sostituite dalle seguenti:
"o di prodotti di gioco pubblici".
d) al comma 6, dopo le parole: "n. 101"
sono inserite le seguenti: ", l'articolo 6
degli schemi di convenzione per l'affidamento in
concessione approvati con decreti del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato del 28 agosto 2006".
e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: "elevata
al 12,70" sono sostituite dalle seguenti: "elevata
al 13,40", dopo le parole: "sono assegnate
all'UNIRE" sono inserite le seguenti: ",
nella misura del 50 per cento," e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e per il restante
50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)".
50.
All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: "e
comunque non oltre il 31 gennaio 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "previo esperimento
delle necessarie procedure di gara ad
evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo
2009".