E' il momento di decidere a chi destinare il 5 per mille dell’IRPEF. Di cosa si tratta in pratica?

Sarà possibile per tuti i contribuenti decidere di devolvere il 5 per mille dell’IRPEF ad una fondazione, ente, ONLUS etc… compresi enti impegnati nella ricerca scientifica (ONLUS, Università, centri pubblici) indicando il codice fiscale del beneficiario nella dichiarazione dei redditi.

Il 5 per mille sostituisce l’8 per mille?

No. L’8 per mille rimane così com’è. La possibilità di devolvere il 5 per mille è una possibilità in più e non sostituisce né rappresenta un’alternativa al devolvere l’8 per mille. Si possono fare tutte e due le cose insieme.

Come si fa?

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, apponendo la firma in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CU, 730, PERSONE FISICHE). È consentita una sola scelta di destinazione. Nel modello delle dichiarazione troverete i riquadri corrispondenti alle diverse categorie alle quali potete destinare il 5 per mille.

E’ possibile scegliere un’associazione/ente alla quale destinare direttamente il cinque per mille, indicandone il codice fiscale. L’associazione/ente deve essere però incluso in un apposito elenco di possibili beneficiari (che hanno fatto domanda) stilato dal Ministero.

A chi andrà il cinque per mille?

L’agenzia delle entrate, insieme ai ministeri competenti, ha redatto una lista dei possibili beneficiari. La lista comprende gli enti/associazioni che hanno fatto domanda entro febbraio scorso più varie università ed enti pubblici. Se nel riquadro indicate il codice fiscale del beneficiario (fra quelli presenti nella lista) il vostro cinque per mille andrà direttamente al beneficiario da voi indicato. Se non viene indicato il codice fiscale dell’ente a cui si vuole destinare il 5x1000, la quota sarà ripartita in maniera proporzionale in base al numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria.

Dove trovo un elenco dei possibili destinatari del cinque per mille?

Gli elenchi definitivi si trovano facilmente tramite i motori di ricerca su internet. Per esempio, l'elenco permanente del 2024 a questo link >

Ma costa qualcosa?

Devolvere il cinque per mille non costa nulla. Semplicemente, il 5 per mille dell’IRPEF che dovete pagare viene devoluto all’associazione/ente che avete segnalato.

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Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Redditi PF, Modello 730, o Certificazione Unica per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione). A partire da quest'anno 2024 direttamente nel sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il 730 precompilato in modalità semplificata dove si può scegliere direttamente a chi attribuire il Cinque per Mille. È consentita una sola scelta di destinazione. Oltre alla firma, il contribuente indica il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del Cinque per Mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati. Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.
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I beneficiari possono essere a scelta:
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SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEI RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) DI CUI ALL'ART. 46, C.1, DEL D.L.G.S. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA', NONCHE' SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL'ANAGRAFE.
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FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA
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FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E DELLA UNIVERSITA'
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SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE
DAL COMUNE DI RESIDENZA
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SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA'
DI INTERESSE SOCIALE
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FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)
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SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI
DELLE AREE PROTETTE
 

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